Pagina Ufficiale del gruppo Fratres di Mussomeli Statuto del Gruppo Fratres di Mussomeli

Statuto del Gruppo Fratres di Mussomeli

CAPO I

COSTITUZIONE NATURA E SCOPI

Articolo 1

E’ costituita in Mussomeli, l’organizzazione di volontariato denominata “GRUPPO FRATRES “Giuseppe Sorce” ODV” donatori di sangue, sangue midollare e di organi con sede in Mussomeli Piazzale Mongibello snc provincia di Caltanissetta, diocesi di Caltanissetta (1).

Articolo 2

Natura e durata

Il “Gruppo Fratres di Mussomeli ODV” è una organizzazione di volontariato avente per scopo il raggiungimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e perseguendo l’affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza della donazione di sangue, nelle sue varie forme previste dalla legge, del sangue midollare e degli organi in favore dei bisognosi e della collettività secondo l’insegnamento del Vangelo.

L’associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro, è apartitica, ha strutture ed organizzazione democratiche ed elettive e si fonda sull’universalità delle adesioni e dei beneficiari del dono.

Articolo 3

Costituzione del Gruppo

Il “Gruppo Fratres di Mussomeli ODV” (più avanti semplicemente “Gruppo”) è costituito agli effetti giuridici come organizzazione di volontariato secondo le disposizioni della Costituzione della Repubblica italiana, del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore.

Per l’ordinamento di Diritto Canonico, il Gruppo è associazione di fedeli laici della Chiesa Cattolica.

Il Gruppo è altresì costituito ai sensi delle leggi nazionali, delle loro successive modifiche ed integrazioni, nonché delle leggi regionali in materia di donazione del sangue, del sangue midollare e degli organi.

(1) già fondato ed affiliato alla Consociazione Nazionale dei gruppi donatori di sangue Fratres delle Misericordie d’Italia il 01.01.1978 con il codice 72.

Articolo 4

Attività di interesse generale e attività diverse

Scopo del Gruppo è l’esercizio volontario, anonimo, gratuito, periodico e responsabile per amore di Dio e del prossimo, della donazione del sangue, della promozione e sensibilizzazione alla donazione stessa, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, nonché della promozione della donazione del sangue midollare e degli organi in collaborazione con le pubbliche istituzioni secondo le finalità espresse dalla L. 219 del 21 ottobre 2005 e con le iniziative promosse dalla Consociazione Nazionale dei gruppi donatori di sangue Fratres delle Misericordie d’Italia (d’ora in avanti indicata come Consociazione Nazionale).

Il Gruppo potrà altresì intervenire in opere di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute e alla dignità umana.

Le attività sopra descritte rientrano nella definizione di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 con particolare riferimento alle lettere a) b) e i) dello stesso.

Per la specifica natura di volontariato donazionale richiesto agli iscritti, l’azione volontaria del donatore non potrà mai in nessun caso ritenersi occasionale.

Il Gruppo potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale ai sensi dell’art. 6 del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 purché secondarie e strumentali rispetto alle attività dell’articolo 5 dello stesso Decreto e secondo i criteri e limiti definiti dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L’individuazione delle attività diverse è prerogativa del Consiglio direttivo.

Articolo 5

Operatività

In tutte le sue iniziative il Gruppo opera in armonia con i principi e le linee programmatiche della Consociazione Nazionale.

Articolo 6

Formazione ed aggiornamento

Il Gruppo promuove corsi di formazione e di aggiornamento destinati agli iscritti e alla cittadinanza in materie sanitarie e tecniche nonché di carattere motivazionale e spirituale, anche in collaborazione con le strutture centrali e territoriali della Consociazione Nazionale.

Articolo 7

Sezioni e settori operativi del Gruppo

Per l’espletamento delle proprie attività, il Gruppo può costituire apposite sezioni, informandone la Consociazione Nazionale, secondo la normativa nazionale e regionale vigente.

Le sezioni possono avere un apposito comitato di coordinamento disciplinato da specifiche norme di funzionamento emanate dal Consiglio del Gruppo.

Per tutte le attività associative il Gruppo può costituire settori operativi coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del Consiglio direttivo.

Articolo 8

Rapporti con l’Autorità Ecclesiastica

In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, il Gruppo mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente spirituale.

Articolo 9

Stemma e gonfalone

Lo stemma del Gruppo ha carattere nazionale ed è comune a tutti i gruppi Fratres operanti sul territorio italiano nei modelli approvati dalla Consociazione Nazionale e dalla stessa tutelati a norma di legge unitamente alla denominazione “FRATRES”.

Il pittogramma è rappresentato da un cuore ed una goccia di sangue, entrambi di colore rosso, pantone warm red, su fondo bianco al quale il Gruppo potrà aggiungere soltanto la personalizzazione coordinata.

Il gonfalone del Gruppo è conforme a quello approvato dalla Consociazione Nazionale.

L’uso dello stemma, in ciascuno dei modelli approvati, del gonfalone e dei loghi rappresentanti il Movimento FRATRES sono concessi esclusivamente nei termini e nei limiti previsti dal Regolamento per l’Immagine Coordinata Nazionale emanato dalla Consociazione Nazionale.

Articolo 10

Uso della denominazione Fratres e affiliazione

alla Consociazione Nazionale

Il Gruppo per costituirsi ed assumere la denominazione di “FRATRES”, dovrà chiedere il preventivo assenso alla Consociazione Nazionale. Una volta ottenuto, procede alla propria istituzione accettando lo Statuto tipo e gli indirizzi della stessa. Successivamente chiede l’affiliazione alla Consociazione.

In particolare il Gruppo si impegna a versare la quota associativa nei termini e con le modalità stabilite dai competenti organi della Consociazione Nazionale.

Ferma l’autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa del Gruppo, la sua partecipazione alla Consociazione Nazionale implica per tutti gli iscritti al Gruppo la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei donatori di sangue Fratres rappresentata dalla Consociazione.

Articolo 11

Collaborazione con altri organismi

Per effetto dell’affiliazione alla Consociazione Nazionale, il Gruppo potrà collaborare con altre associazioni o federazioni di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento Fratres.

Il Gruppo, in armonia con quanto indicato dalla Consociazione Nazionale può aderire a reti associative, ai sensi dell’articolo 41 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Articolo 12

Risorse economico finanziarie

Il Gruppo trae i mezzi economici e finanziari, per il raggiungimento degli scopi istituzionali, dalle rendite patrimoniali, dalle offerte, dai contributi e lasciti che potranno ad esso pervenire da soggetti pubblici o privati nonché dalle convenzioni con enti pubblici nei limiti e con le modalità previsti dalle vigenti leggi.

Il Gruppo provvede altresì al proprio sostentamento anche con iniziative promozionali e/o di auto finanziamento.

Il patrimonio del Gruppo, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 13

Gratuità delle prestazioni

L’attività di donazione del Gruppo nelle sue varie forme e quella degli iscritti sono gratuite.

Il donatore Fratres riceve la propria gratificazione solo nella coscienza del dovere compiuto.

Al solo fine di promuovere una sana emulazione nella donazione potranno essere concesse agli iscritti benemerenze o altri riconoscimenti aventi puro carattere morale per le quali sarà emanato apposito regolamento.

CAPO II

REQUISITI DI APPARTENENZA AL GRUPPO E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

Articolo 14

Modalità di iscrizione

Tutti gli iscritti partecipano alla vita del Gruppo secondo le proprie possibilità contribuendo alla comunanza delle idealità morali ed alle iniziative che sono alla base istituzionale del Gruppo.

L’iscrizione avviene su domanda da presentare al Consiglio direttivo, il quale accetta o respinge la domanda con provvedimento definitivo.

La qualità di volontario del Gruppo è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro con lo stesso, sia subordinato che autonomo, e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale.

Il volontario, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune attraverso il Gruppo, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dal Gruppo soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati al volontario rimborsi spese di tipo forfetario.

Il Gruppo iscrive i volontari nell’apposito registro, anche ai fini degli adempimenti assicurativi previsti dalla legge. La tenuta del registro avviene a cura del Consiglio direttivo.

Articolo 15

Classificazione degli iscritti

Gli iscritti si suddividono in:

a)      soci donatori attivi;

b)      soci collaboratori;

c)      soci benemeriti.

I soci donatori attivi sono coloro i quali, in età stabilita dalle norme vigenti e previo accertamento dell’idoneità fisica, si impegnano ad effettuare almeno una volta ogni due anni, la donazione in una qualsiasi delle sue varie forme in sintonia con i fini e con l’organizzazione del Gruppo. Costituiscono il corpo funzionale del Gruppo ed acquisiscono tutti i diritti associativi, partecipano alle assemblee ed acquistano il diritto di elezione attivo e passivo dopo tre mesi dall’iscrizione.

I soci collaboratori sono coloro i quali, attesa la impossibilità alla donazione, svolgono in modo volontario e continuativo attività sanitarie, tecniche e/o amministrative e/o organizzative in seno al Gruppo. Essi godono dei diritti associativi, compreso l’elettorato attivo e passivo, dopo tre mesi dall’iscrizione nel Gruppo.

I soci benemeriti sono coloro i quali per limiti di età o per motivi di salute non possono più donare il sangue. Partecipano alle assemblee ed hanno il diritto di elezione attivo e passivo.

Non acquisiscono la qualifica di socio coloro che, pur condividendo le finalità dell’associazione, decidono di sostenerla esclusivamente con contributi morali e/o materiali.

Articolo 16

Iscrizione

L’ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all’interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci, l’Assemblea in occasione della sua successiva convocazione.

Le iscrizioni sono aperte a tutti, dovendosi presumere che la domanda di iscrizione al Gruppo supponga da parte dell’istante la sostanziale condivisione dei principi ispiratori della Fratres.

I donatori hanno il dovere e il diritto di tutelare il loro stato di salute, dare il proprio consenso informato alla donazione e comunicare ai responsabili del Gruppo ogni motivazione di rischio o impedimento alla donazione stessa.

Gli iscritti si impegnano a sostenere moralmente, materialmente e con la loro opera i fini istituzionali del Gruppo e sono tenuti al rispetto dello Statuto, dei regolamenti e di ogni altro atto legittimamente adottato dagli organi sociali.

I soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali facendo istanza scritta al Presidente contenente la descrizione dettagliata di quanto richiesto in esame. Non sussiste in capo al socio il diritto di copia, con qualsiasi mezzo, dei documenti oggetto di esame.

Articolo 17

Modalità di donazione

Il donatore si sottopone alla donazione periodica secondo i parametri temporali stabiliti dalla normativa vigente.

Il donatore si impegna a non donare al di fuori del proprio Gruppo salvo casi di particolare urgenza concordati con il Gruppo stesso e per i quali il donatore trasmetterà al Gruppo la certificazione di avvenuta donazione, rilasciata dalla struttura sanitaria presso la quale è avvenuta la donazione.

Il donatore è, inoltre, tenuto ad informare il Gruppo della propria temporanea impossibilità a donare; è fatto obbligo di riservatezza per chi venga a conoscerne le motivazioni, nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente.

L’indisponibilità meramente temporanea alla donazione per ragioni di salute o di forzata assenza non comporta variazione alla classificazione del ruolo di donatore attivo.

CAPO III

DISCIPLINA E DOVERI DEGLI ISCRITTI

Articolo 18

Doveri degli iscritti

Gli iscritti al Gruppo devono:

a)         osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni legittimamente emanate dagli organi del Gruppo;

b)         collaborare alle iniziative del Gruppo e partecipare alle assemblee e alle riunioni;

c)         tenere nei confronti degli iscritti preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;

d)         partecipare alle iniziative di carattere generale promosse dalla Consociazione

Nazionale e dagli organi territoriali.

Articolo 19

Provvedimenti disciplinari

Gli iscritti sono passibili dei sottocitati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell’addebito, con invito a presentare entro 15 giorni al Consiglio direttivo le proprie giustificazioni:

a)         ammonizione;

b)         sospensione a tempo determinato;

c)         decadenza;

d)         esclusione.

La competenza per l’irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) è del Consiglio direttivo mentre per i punti c) e d) è demandata all’Assemblea.

Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l’interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 giorni dalla comunicazione, al Consiglio direttivo il quale decide con parere definitivo; per i punti c) e d) valgono le disposizioni di cui al successivo articolo 20, comma cinque e seguenti.

Articolo 20

Dimissioni, decadenza ed esclusione dei soci

La qualità di iscritto al Gruppo si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione.

Si perde per dimissioni qualora l’iscritto presenti al Consiglio direttivo, in forma scritta, la propria rinunzia a mantenere la sua iscrizione.

Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza al Gruppo di cui agli articoli 16 e 17. Inoltre, perde la sua qualità di associato qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all’articolo 18.

Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l’appartenenza al Gruppo.

La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto verso il Gruppo.

I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Consiglio direttivo all’Assemblea.

Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all’interessato, per raccomandata, da parte del Consiglio direttivo, con invito a presentare entro 15 giorni dal ricevimento le proprie deduzioni che, unitamente a quelle del Consiglio stesso, saranno rese note all’Assemblea.

L’Assemblea delibera a scrutinio segreto.

Il provvedimento irrogato dall’Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato, previa nuova domanda da presentare, da parte dell’interessato, al Consiglio direttivo, con le modalità di cui all’articolo 14, secondo comma, e sulla quale l’Assemblea delibererà l’accettazione o meno.

Contro il provvedimento di esclusione adottato dall’Assemblea l’interessato potrà, entro 15 giorni, ricorrere al Collegio dei probiviri della Consociazione Nazionale, il quale deciderà entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso.

CAPO IV

ORGANI DEL GRUPPO

Articolo 21

Organi del Gruppo

Sono organi del Gruppo:

a)         l’Assemblea;

b)      il Consiglio direttivo;

c)      il Presidente;

d)         l’Organo di controllo nei casi e nei limiti espressamente previsti dall’articolo 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o, in assenza di questi, qualora il Gruppo ritenga comunque opportuno costituirlo.

Articolo 22

Composizione dell’Assemblea

L’Assemblea è composta dai soci donatori attivi, dai soci collaboratori e dai soci benemeriti.

È presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in mancanza anche di questo, dal componente di Consiglio direttivo più anziano di iscrizione al Gruppo.

Vi partecipano l’Assistente spirituale e il Consulente sanitario, entrambi senza diritto di voto.

Articolo 23

Convocazione dell’Assemblea

L’Assemblea si riunisce ogni anno entro il mese di febbraio per l’approvazione del bilancio consuntivo o del rendiconto di cassa dell’esercizio, del bilancio sociale, qualora il Gruppo raggiunga i requisiti di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o decida spontaneamente di redigerlo e del bilancio preventivo ed ogni quattro anni per l’elezione delle cariche sociali

L’Assemblea è convocata dal Presidente con lettera o messaggio e-mail da inviare al domicilio o alla casella postale elettronica degli iscritti almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione. La convocazione si può inoltre pubblicizzare con affissione dell’avviso presso la sede sociale, con affissione pubblica murale, a mezzo stampa o attraverso la pubblicazione dell’avviso sulla rete Internet.

L’avviso deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo dell’adunanza in prima ed in seconda convocazione nonché gli argomenti da trattare.

La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un’ora dopo.

I verbali dell’Assemblea devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sono inseriti nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Articolo 24

Ulteriori convocazioni dell’Assemblea

L’Assemblea si riunisce in qualunque periodo e specificamente:

a)         quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo degli iscritti aventi titolo a partecipare all’Assemblea;

b)         quando il Collegio dei probiviri della Consociazione Nazionale o l’Organo di controllo, se presente, del Gruppo per gravi e motivate ragioni, da comunicare per scritto, ne richiedano all’unanimità la convocazione al Consiglio direttivo;

c)         quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Consociazione Nazionale o dagli organi territoriali per problemi inerenti il Gruppo o per iniziative di carattere generale;

d)         quando il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità.

Nei casi di cui alle lettere a) b) c) il Presidente deve convocare l’Assemblea entro un mese con le modalità di cui al secondo, terzo e quarto comma dell’articolo 23.

Articolo 25

Validità delle riunioni dell’Assemblea

L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi titolo mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, sempreché tale numero sia almeno il doppio dei componenti il Consiglio direttivo.

In caso di impedimento a partecipare all’Assemblea, ogni iscritto, avente titolo, potrà farsi rappresentare, conferendo delega scritta ad altro iscritto allo stesso Gruppo, anch’esso avente titolo, il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di una delega.

Articolo 26

Validità delle deliberazioni dell’Assemblea

L’Assemblea delibera validamente a maggioranza semplice.

Gli astenuti non si computano fra i votanti.

I componenti, il Consiglio direttivo e l’Organo di Controllo, se presente, nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario non hanno voto.

Per le proposte di riforma dello Statuto da parte dell’Assemblea sono previste le particolari norme di cui al sesto comma dell’articolo 44.

Articolo 27

Attribuzioni dell’Assemblea

L’Assemblea ha il compito di:

a)         deliberare l’approvazione del bilancio consuntivo o del rendiconto di cassa dell’esercizio, corredato della relazione del Presidente sull’attività del Gruppo svolta nell’anno precedente e della relazione dell’Organo di Controllo, se presente, sull’andamento economico-finanziario;

b)         deliberare, altresì il bilancio preventivo dell’anno successivo;

c)         deliberare l’approvazione del bilancio sociale, qualora il Gruppo raggiunga i requisiti di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o decida spontaneamente di redigerlo.

d)         esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Presidente, di concerto con il Consiglio direttivo, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;

e)         eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Consiglio direttivo e dell’Organo di Controllo, secondo le modalità di cui agli articoli 29, 36, 37, 40, 41 e 42;

f)         deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Consociazione Nazionale, sulle modifiche del presente Statuto proposte dal Consiglio direttivo;

g)         deliberare, su proposta del Consiglio direttivo, l’approvazione del Regolamento generale, di cui all’articolo 45, da trasmettere alla Consociazione Nazionale;

h)         nominare nella riunione che precede ogni quadriennio di mandato la Commissione elettorale, anche con funzioni di seggio, e stabilire il numero dei componenti il Consiglio direttivo;

i)         assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione degli iscritti ai sensi dell’articolo 20;

j)         deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;

k)         deliberare lo scioglimento del Gruppo ai sensi dell’art. 47.

Articolo 28

Composizione del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da un numero di soci donatori attivi e/o soci collaboratori e/o soci benemeriti, purché dispari e non inferiore a cinque.

Partecipano alle riunioni del Consiglio direttivo l’Assistente spirituale e il Consulente sanitario, entrambi senza diritto di voto.

Per essere eletti nel Consiglio direttivo occorre appartenere alla categoria dei soci donatori attivi, dei soci collaboratori o dei soci benemeriti.

Non sono eleggibili nel Consiglio direttivo i membri dell’Organo di controllo.

Non può essere nominato nel Consiglio Direttivo chi si trova nelle condizioni di cui all’art. 2382 del Codice Civile.

Articolo 29

Attribuzioni del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è l’organo di amministrazione del Gruppo e delibera su tutte le materie non riservate specificatamente all’Assemblea. Il potere di rappresentanza attribuito al Consiglio direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

È eletto dall’Assemblea secondo le modalità di cui agli articoli 26, 40, 41 e 42.

In particolare:

a)         provvede all’amministrazione del Gruppo compreso l’acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi e per la creazione di passività ipotecarie, nonché alle autorizzazioni relative;

b)         provvede al suo interno alla elezione del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e dell’Amministratore, del Capogruppo, se ritenuto necessario, nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria;

c)         nomina l’Assistente spirituale;

d)         nomina il Consulente sanitario, il quale deve essere in possesso di adeguato titolo professionale;

e)         redige il regolamento generale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, ed emana ogni qualsiasi regolamento necessario al buon funzionamento del Gruppo;

f)         designa i rappresentanti del Gruppo in organismi e/o commissioni esterne permanenti;

g)      fissa la data, il luogo e l’ordine del giorno dell’Assemblea;

h)         delibera il passaggio di categoria degli iscritti;

i)         assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;

j)         valuta annualmente il bilancio consuntivo o il rendiconto di cassa dell’esercizio ed il bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea annotando in calce allo stesso, o in una nota integrativa, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’ultimo comma dell’art. 4;

k)         valuta annualmente il bilancio sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, qualora il Gruppo raggiunga i requisiti di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o decida spontaneamente di redigerlo;

l)         decide sugli interventi di assistenza per iscritti che versino in particolari condizioni di bisogno o di disagio;

m)         prende in via d’urgenza, eccetto i casi previsti dal Codice Civile, i provvedimenti che reputa necessari nell’interesse del Gruppo;

n)         delibera sull’ammissione di nuovi iscritti;

o)      cura l’osservanza dello spirito religioso dell’Associazione nonché la preparazione spirituale e morale degli iscritti la cui direzione e coordinamento sono affidati all’Assistente spirituale;

p)         propone all’Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole della Consociazione Nazionale, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo degli aventi titolo a partecipare all’Assemblea;

q)         istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti al Gruppo, per l’analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per le varie attività nominando un coordinatore fra i componenti il Consiglio direttivo;

r)         autorizza il Presidente a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse del Gruppo;

s)         individua le attività diverse di cui all’ultimo comma dell’art. 4

t)         compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente Statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi del Gruppo.

I verbali del Consiglio Direttivo sono inseriti nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni.

Articolo 30

Riunioni e deliberazioni del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario, oppure qualora sia presentata richiesta al Presidente da parte di almeno un terzo dei componenti il Consiglio direttivo.

Il Consiglio può essere convocato anche su richiesta, scritta e motivata, dalla Consociazione Nazionale, dal Presidente del Collegio dei probiviri della Consociazione e degli organi territoriali.

L’invito all’adunanza è comunicato dal Presidente e dovrà contenere il luogo, il giorno, l’ora e gli argomenti posti all’ordine del giorno e dovrà essere inviato al domicilio degli aventi titolo, anche a mezzo posta elettronica, almeno 5 giorni prima della data fissato o avvenire.

Per il suo carattere di organo di amministrazione il Consiglio direttivo può essere convocato anche telefonicamente o tramite messaggio digitale in qualsiasi momento ove se ne ravvisi la necessità e l’urgenza.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni vengono assunte con la maggioranza dei presenti.         Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

Articolo 31

Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo nella prima riunione convocata, dopo le elezioni, dal Presidente della Commissione elettorale.

L’incarico di Presidente del Gruppo è incompatibile con la carica di Governatore o di Presidente di qualsiasi Misericordia.

È a capo del Gruppo, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma.

Rappresenta il Gruppo all’interno della Consociazione Nazionale e, nelle relative assemblee, ha diritto di elettorato attivo e passivo.

In particolare il Presidente:

a)      vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative del Gruppo e veglia sull’osservanza dello Statuto e dei regolamenti;

b)         indice le riunioni di Consiglio direttivo e convoca l’Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;

c)      attua le deliberazioni del Consiglio direttivo;

d)      firma la corrispondenza e, in unione col Segretario, le carte ed i registri sociali;

e)      cura, congiuntamente con il Segretario e l’Amministratore, la tenuta dell’eventuale inventario dei beni mobili ed immobili;

f)       cura il rispetto della normativa nazionale in materia di sicurezza e di riservatezza dei dati personali;

g)      tiene i rapporti con la Consociazione Nazionale agli effetti di ogni evento che consigli l’interessamento della Consociazione stessa;

h)         prende ogni provvedimento d’urgenza ed anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi ed anche tutti gli altri atti di carattere giudiziario, salvo sottoposizione alla ratifica del Consiglio direttivo nella prima riunione successiva al provvedimento;

i)         congiuntamente all’Amministratore, ha la firma sui conti correnti e sulle operazioni bancarie e finanziarie.

Articolo 32

Vicepresidente

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio direttivo nella prima riunione convocata dopo le elezioni.

Coadiuva, indipendentemente dalle sue specifiche funzioni, il Presidente e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento.

Inoltre opera in quei settori e svolge i particolari compiti che il Consiglio direttivo riterrà opportuno affidargli.

Articolo 33

Segretario

Il Segretario è eletto dal Consiglio direttivo nella prima riunione convocata dopo le elezioni.

Redige i verbali del Consiglio direttivo, dell’Assemblea e di tutte le commissioni o gruppi di lavoro di cui alla lettera q) dell’articolo 29.

È consegnatario dei documenti e dell’archivio del Gruppo; cura la corrispondenza insieme al Presidente con il quale collabora alla tenuta dell’eventuale inventario di cui alla lettera e) dell’articolo 31 e tiene aggiornato il libro dei soci.

Collabora, inoltre, con l’Amministratore, per la tenuta della contabilità e per la preparazione del bilancio o del rendiconto di cassa dell’esercizio e del bilancio sociale, qualora il Gruppo raggiunga i requisiti di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o decida spontaneamente di redigerlo, e tiene il registro di cassa per le piccole spese.

Articolo 34

Amministratore

L’Amministratore è eletto dal Consiglio direttivo nella prima riunione convocata dopo le elezioni.

Cura, in collaborazione con il Presidente e con il Segretario, la parte amministrativa di tutte le attività del Gruppo firmando i relativi documenti.

Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili e a redigere il bilancio o il rendiconto di cassa dell’esercizio e il bilancio sociale, qualora il Gruppo raggiunga i requisiti di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o decida spontaneamente di redigerlo, da sottoporre al Consiglio direttivo

Congiuntamente al Presidente, ha la firma sui conti correnti e sulle operazioni bancarie e finanziarie.

Articolo 35

Capogruppo

Qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l’utilità operativa può nominare un Capogruppo.

Il Capogruppo non assume la veste di organo associativo né ha alcuna funzione di rappresentanza del Gruppo, ma svolge solo funzioni operative e pratiche e pertanto rientrano fra i suoi compiti:

a)      il coordinamento delle attività e della periodicità delle donazioni e dei controlli sanitari, provvedendo ad invitare tutti i donatori attivi alla donazione periodica ed ai controlli, redigendo periodicamente la statistica delle donazioni;

b)      la cura del rapporto con i donatori in collaborazione con lo staff organizzativo e sanitario sotto il profilo dell’idoneità fisica e della disponibilità alla donazione, promuovendo le iniziative opportune per la loro tutela;

c)      la promozione e l’organizzazione delle eventuali raccolte esterne con autoemoteche ed altre iniziative promozionali;

d)      lo svolgimento delle attività necessarie all’attuazione delle convenzioni in essere con la Pubblica Amministrazione;

e)      lo sviluppo degli strumenti informativi associativi;

f)         l’esecuzione di altre attività a lui eventualmente affidate dal Consiglio anche in raccordo con il Consulente sanitario.

Il Capogruppo riferisce periodicamente al Consiglio sulle attività a lui affidate.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo non ravvisi la necessità di nomina del Capogruppo i suoi compiti sono ripartiti, dal Consiglio stesso, fra uno o più Consiglieri o affidati al Presidente.

Articolo 36

Organo di controllo e revisione legale dei conti

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti Legge, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di controllo.

I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l’Organo di controllo non esercita la revisione contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

I verbali dell’Organo di controllo sono inseriti nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni tenuto a cura dello stesso Organo.

Articolo 37

Norme generali sugli organi

Tutti gli organi sociali durano in carica quattro anni. I loro componenti sono rieleggibili tranne il Presidente che non può essere rieletto dopo aver espletato due mandati consecutivi senza interruzione. Trascorso un mandato, rappresentato da un’altra persona, potrà essere rieletto per altri due mandati consecutivi.

Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente, succede il primo dei non eletti.

I nuovi membri inseriti a copertura delle vacanze restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati.

I componenti gli organi del Gruppo che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall’incarico e quindi sostituiti.

Articolo 38

Assistente spirituale

L’Assistente spirituale è nominato, secondo il Diritto Canonico, dal Consiglio direttivo, come da art. 29, lettera c).

La nomina è comunicata all’Ordinario Diocesano.

Rappresenta l’autorità religiosa all’interno del Gruppo per le materie spirituali, religiose o di culto.

Cura l’osservanza dello spirito religioso del Gruppo e la preparazione spirituale e morale degli iscritti anche attraverso corsi di formazione per i quali potrà collaborare con l’Assistente spirituale della Consociazione Nazionale.

Le deliberazioni che investono l’indirizzo morale e religioso del Gruppo per essere esecutive dovranno ottenere il parere favorevole dell’Assistente spirituale.

Partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo ed all’Assemblea senza diritto di voto nonché alle iniziative ed alla vita del Gruppo.

Articolo 39

Consulente sanitario

È nominato dal Consiglio direttivo nella prima riunione convocata dopo le elezioni.

Egli sovrintende tutte le attività sanitarie del Gruppo ed in particolare:

a)      vigila sul pieno rispetto dei controlli sanitari, avvalendosi della collaborazione del Capogruppo, se nominato, da eseguire per legge sui donatori da parte delle strutture emotrasfusionali competenti in occasione della donazione;

b)         garantisce la gestione dei dati riferiti ai donatori ed alle loro donazioni nel rispetto delle disposizioni previste in materia di sicurezza e di tutela della riservatezza dei dati personali;

c)         impartisce, d’intesa con il Consiglio direttivo e con il servizio trasfusionale competente, le direttive in materia sanitaria coordinandone l’intera attività;

d)         collabora all’attività di propaganda e di impulso sociale specie in materia sanitaria e sulle metodologie emergenti della donazione;

e)      cura la formazione e l’aggiornamento del Gruppo sotto il profilo tecnico-sanitario;

f)         partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo ed all’Assemblea senza diritto di voto nonché alle iniziative ed alla vita del Gruppo;

g)      potrà avvalersi di collaboratori sanitari e/o parasanitari, anche in forma autonoma retribuita, per esigenze operative e strettamente sotto sua sorveglianza, previo accordo con il Consiglio direttivo.

Articolo 40

Commissione elettorale

La Commissione elettorale è nominata dall’Assemblea nella riunione che precede ogni quadriennio.

È composta da un minimo di tre o di cinque membri scelti fra i soci donatori attivi, i soci collaboratori e i soci benemeriti.

Ha il compito di:

a)         nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario;

b)         verificare l’adozione da parte dell’Assemblea della deliberazione per il numero dei componenti il Consiglio direttivo e i requisiti previsti all’articolo 28, primo comma;

c)         accertare l’identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all’Assemblea nonché la regolarità delle deleghe consegnando l’attestato di diritto al voto;

d)         redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Consiglio direttivo, contenente un numero almeno doppio di componenti da eleggere;

e)         redigere la lista di almeno 3 candidati per l’elezione dell’Organo di controllo.

Le liste devono riportare il nome e cognome del candidato, la data di nascita, il luogo di residenza e la data di iscrizione al Gruppo.

Ogni iscritto o gruppi di iscritti, aventi diritto al voto, potranno presentare alla Commissione elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà.

Le liste predisposte dalla Commissione elettorale sono presentate al Presidente che le allegherà all’avviso di convocazione dell’Assemblea tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 20 giorni prima della data fissata.

Per la stesura delle liste la Commissione dovrà tenere conto delle norme di cui al precedente articolo 28.

Articolo 41

Composizione delle liste

Le liste predisposte dalla Commissione elettorale non sono vincolanti ed ogni iscritto avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza anche per iscritti aventi titolo di elezione passiva non compresi nella citata lista.

Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di 2 voti per l’Organo di controllo, laddove previsto, e un numero di preferenze pari ai tre quarti degli eleggibili per il Consiglio direttivo.

Risulteranno eletti per ogni carica i nominativi che avranno riportato il maggior numero di voti.

A parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione al Gruppo.

In caso di ulteriore parità sarà preferito il candidato più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio.

Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, o preferenze per iscritti non aventi titolo di elezione passiva, saranno dichiarate nulle.

Il Presidente della Commissione elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l’esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 giorni e ne presiede la riunione fino all’elezione del Presidente.

I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di candidati, devono essere presentati nel termine perentorio di 3 giorni.

La Commissione elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell’insediamento dei nuovi organi.

Articolo 42

Ineleggibilità dei componenti la Commissione elettorale

I componenti la Commissione elettorale per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi del Gruppo né essere votati.

Le schede contenenti voti per i componenti della Commissione elettorale di cui al precedente comma saranno dichiarate nulle.

Articolo 43

Gratuità delle cariche

Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile, morale e per i principi di volontariato che è alla base dello spirito del Gruppo.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell’Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Gli eletti alle cariche sociali, in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri iscritti un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.

Articolo 44

Modifiche statutarie

La proposta di riforma dello Statuto può essere presentata dal Consiglio direttivo, secondo la norma di cui all’articolo 29, lettera q), e al predetto da un numero di iscritti, avente diritto di voto, non inferiore ad un decimo degli stessi, mediante motivata mozione scritta.

La mozione, esaminata dal Consiglio direttivo e la sua proposta di riforma è sottoposta alla Consociazione Nazionale per il proprio assenso. Decorsi novanta giorni, in difetto di risposta, la richiesta si intende accolta.

Dopo aver acquisito l’assenso scritto della Consociazione Nazionale, il Presidente convoca l’Assemblea con specifica indicazione, nell’ordine del giorno, del numero degli articoli contenuti nelle proposte di riforma nonché l’eventuale indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.

L’avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all’articolo 23 con le indicazioni di cui al comma precedente. Inoltre resterà affisso presso la sede sociale per tutto il periodo di convocazione. Di ciò sarà data certificazione dal Presidente e dal Segretario.

L’avviso dovrà essere trasmesso anche alla Consociazione Nazionale, un dirigente della quale potrà partecipare all’Assemblea; la Consociazione potrà farsi rappresentare da componenti gli organi territoriali.

Per l’approvazione di modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti in Assemblea ed il preventivo assenso della Consociazione Nazionale.

Non possono essere oggetto di riforma gli articoli 2, 4, 5 e 8 i quali definiscono l’irrinunciabile fisionomia del Gruppo e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.

Articolo 45

Regolamento generale

L’Assemblea, ottenuto il parere favorevole della Consociazione Nazionale, può approvare, a completamento delle norme del presente Statuto ed ove ritenuto necessario ed opportuno, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, il Regolamento generale i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra.

Articolo 46

Gestione straordinaria

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento del Gruppo e delle sue attività e qualora l’Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta, il Presidente del Gruppo segnala alla Consociazione Nazionale l’esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi.

La richiesta potrà essere presentata anche da almeno un decimo degli iscritti aventi diritto di voto.

La Consociazione Nazionale, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa, anche per il tramite degli organi periferici, della normale attività associativa, nomina un Commissario straordinario che provvede al solo compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell’Assemblea per la ricostituzione degli organi sociali.

Il Commissario straordinario non può, comunque, rimanere in carica per più di sei mesi dal suo insediamento.

Ove la convocazione dell’Assemblea risulti impossibile, o l’Assemblea stessa vada deserta o rimanga priva di esiti, il Commissario straordinario provvede alla denuncia della situazione all’autorità competente per le decisioni del caso.

Articolo 47

Scioglimento del Gruppo

Il Gruppo non potrà essere sciolto per delibera Assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di donatori tale da svolgere anche in parte le donazioni.

La delibera di scioglimento è presa dall’Assemblea straordinaria da convocare a tale esclusivo scopo dal Presidente o dal Commissario straordinario di cui all’articolo 46.

Per la delibera di scioglimento occorre l’osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di iscritti aventi diritto al voto e della speciale maggioranza di tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Consociazione Nazionale che interverrà all’Assemblea con un suo delegato, anche di organi periferici, per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà del Gruppo.

Con la delibera di scioglimento l’Assemblea nomina un liquidatore da scegliere preferibilmente fra coloro che sono stati iscritti al Gruppo.

Articolo 48

Devoluzione dei beni

A seguito dello scioglimento, i beni residui del Gruppo sono devoluti ad altro Ente del Terzo Settore a carattere locale di ispirazione cattolica o alla Consociazione Nazionale purché in possesso della qualifica di Ente del Terzo Settore e previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 49

Richiesta di personalità giuridica

Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte della regione competente, il Consiglio direttivo è autorizzato ad apportare al presente statuto, sentita la Consociazione Nazionale ed ottenuto il relativo assenso preventivo, le modifiche che si rendessero indispensabili, salvaguardando i principi ispiratori del Gruppo Fratres

Articolo 50

Norma finale

Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osservano le norme dello Statuto e del Regolamento della Consociazione Nazionale, quelle del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e delle leggi nazionali e regionali che regolano le attività trasfusionali.

In caso di mancanza di normativa occorre rimettersi alle decisioni prese dal Consiglio Nazionale della Consociazione Nazionale.